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CONTRATTO ANNULLAMENTO/BAGAGLI

GAN 78 763 573

TABELLA DEGLI IMPORTI DI GARANZIA

GARANZIE                                                                         IMPORTI MASSIMALI FRANCHIGIA

SPESE DI ANNULLAMENTO

A/ Annullamento per Motivo medico dell’assicurato, del suo coniuge di diritto o di fatto, dei suoi ascendenti o discendenti fino al 2° grado, suoceri, suocere, fratelli, sorelle, cognati, cognate, generi, nuore

B/ Annullamento TOUTES CAUSES

 

Secondo le condizioni del listino delle spese di annullamento

A e B/

50 000 € per persona

135 000 € per evento

 

A/ 50 € per persona

 

B/ 10% dell’importo delle

spese di annullamento

minimo 50 € per persona

BAGAGLI

1-BAGAGLI

A/ Su presentazione di giustificativi

o

B/ Non presentazione di giustificativi

 

2-OGGETTI DI VALORE

 

3-OGGETTI PERSONALI

 

4-RITARDO DI CONSEGNA A/ Su presentazione di giustificativi

O

B/ Non presentazione di giustificativi

 

5-FURTO DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ

 

 

1A/ 2 000 € per persona

Massimo 20 000 € per evento

O

1B/ 150 € forfetari per persona

750 € per evento

2-/ 500 € per persona

3-/ 1000 € per persona

4 -A/ 300 € per persona

O

4-B/ 50 € forfetari per persona

 

5-/ 200 € per persona

 

 

1-A/ 50 € per pratica

 

o

B/ senza franchigia

2-/ 50 € per pratica

 

3-/ 50 € per pratica

 

4-/ Senza franchigia

 

 

5-/ Senza franchigia

RESPONSABILITÀÀ CIVILE

-danni corporali materiali ed immateriali messi insieme

-solo danni materiali ed immateriali

 

4 500 000 €
75 000 €

 

80 € per pratica

Le garanzie sopra indicate sono applicabili per tutta la durata del viaggio corrispondente alla fattura rilasciata dall’operatore turistico per un massimo di 90 giorni a decorrere dalla data di partenza per il viaggio.

DISPOSIZIONI GENERALI

Come ogni contratto assicurativo, il presente contratto comporta diritti ed obblighi reciproci. È regolato dal Codice delle Assicurazioni francese. Questi diritti ed obblighi sono definiti nelle pagine successive.

La menzione « OGNI CAUSA » concerne esclusivamente la garanzia ANNULLAMENTO.

DISPOSIZIONI COMUNI ALL’INSIEME DELLE GARANZIE

DEFINIZIONI

Alea

evento non intenzionale, imprevedibile, irresistibile ed estraneo.

 

Assicurato

Le persone debitamente assicurate a titolo del presente contratto di seguito indicate con il termine "Assicurato"

 

Assicuratore / Compagnia fornitrice dell’assistenza

Gan Eurocourtage di seguito indicata con il termine "SocietÀ".

 

Attentato: Si intende con attentato, ogni atto di violenza, costituente un attacco criminale o illegale, avvenuto contro persone e/o beni, nel paese nel quale l’Assicurato soggiorna, e che ha per scopo di turbare gravemente l'ordine pubblico. Questo “attentato” dovrÀ essere censito dal Ministero degli Esteri francese.

 

Catastrofi naturali: intensitÀ anomale di un agente naturale non proveniente da un intervento umano.

 

Codice delle Assicurazioni

Raccolta dei testi legislativi e regolamentari che regolano il contratto assicurativo.

 

Domicilio

Si intende per domicilio il luogo di residenza principale ed abituale dell’Assicurato.

 

DROM POM COM

Si intende per DROM POM COM (Dipartimenti e Regioni d’Oltremare, Paesi d’Oltremare, CollettivitÀ d’Oltremare) le nuove denominazioni dei DOM TOM (Dipartimenti d’Oltremare, Territori d’Oltremare) dalla Riforma Costituzionale del 17 marzo 2003, che modificano le denominazioni dei DOM TOM e le loro definizioni.

 

Impresa di trasporto

Si intende per impresa di trasporto, ogni societÀ debitamente autorizzata dalle autoritÀ pubbliche per il trasporto di passeggeri.

 

Europa

Con "Europa", si intendono i paesi dell’Unione Europea, la Svizzera, la Norvegia o il Principato di Monaco.

 

Franchigia

Parte dell'indennitÀ che rimane a carico dell’Assicurato.

 

Francia metropolitana

Si intende per Francia metropolitana: la Francia continentale e la Corsica, ivi compresi i DROM POM COM (nuove denominazioni dei DOM TOM dalla riforma Costituzionale del 17 marzo 2003). Sciopero: azione collettiva consistente in una cessazione concertata del lavoro dai dipendenti salariati di un’impresa, di un settore economico, di una categoria professionale mirante ad appoggiare le rivendicazioni

 

Guerra civile

Si intende per guerra civile, l’opposizione armata di più parti appartenenti ad un medesimo paese, nonché ogni ribellione armata, rivoluzione, sedizione, insurrezione, colpo di Stato, applicazione della legge marziale

o chiusura delle frontiere ordinate dalle autoritÀ locali.

 

Guerra straniera

Si intende per guerra straniera, l’opposizione armata dichiarata o non da uno Stato ad un altro Stato, nonché ogni invasione o stato di assedio.

 

Malattia / Infortunio

Un’alterazione della salute accertata da un’autoritÀ medica, che necessita di cure mediche e della cessazione assoluta di ogni attivitÀ professionale od altro.

 

Familiare

Con familiare, si intende ogni persona che può dimostrare l’esistenza di un legame di parentela (di diritto o di fatto) con l’assicurato.

 

Inquinamento

Degradazione dell’ambiente con l'introduzione nell’aria, nell’acqua o nel terreno di materiali che non sono presenti naturalmente nell’ambiente.

 

Residenza abituale

Si intende con residenza abituale dell’aderente, il suo luogo di residenza fiscale.

 

Sinistro

Evento suscettibile di comportare l’applicazione di una garanzia del contratto.

 

Sottoscrittore

Il contraente di assicurazione, persona fisica o morale che sottoscrive il contratto assicurativo.

 

Surrogazione

La situazione giuridica con la quale vengono trasferiti ad una persona i diritti di un’altra persona (in particolar modo: sostituzione dell’Assicuratore al Sottoscrittore ai fini di azioni giudiziarie contro la parte avversaria).

 

Terzo

Ogni persona diversa dall’Assicurato responsabile del danno. Ogni Assicurato vittima di un danno corporale, materiale o immateriale conseguente causato da un altro Assicurato (gli Assicurati sono considerati terzi tra loro).

 

QUAL È LA COPERTURA GEOGRAFICA DEL CONTRATTO ?

Le garanzie e/o le prestazioni sottoscritte a titolo del presente contratto si applicano in tutto il mondo.

QUAL È LA DURATA DEL CONTRATTO ?

La durata di validitÀ corrisponde alla durata delle prestazioni vendute dall'operatore turistico.

In nessun caso la durata della garanzia può superare i 3 mesi a decorrere dal giorno della partenza per il viaggio.

La garanzia "ANNULLAMENTO" decorre dalla data della sottoscrizione del presente contratto e scade il giorno della partenza per il viaggio (all’andata).

Per i viaggi con biglietto di solo andata: l’insieme delle garanzie scadranno all’arrivo nel luogo di destinazione.

COME VIENE CALCOLATO IL RISARCIMENTO DELL’ASSICURATO?

Qualora non sia possibile determinare il risarcimento di comune accordo, lo si valuterÀ tramite una perizia amichevole, con riserva dei rispettivi diritti di ogni parte. Ogni parte sceglierÀ il proprio perito. Se i periti non si accorderanno tra loro, si rivolgeranno ad un terzo perito ed i tre opereranno di comune accordo ed alla maggioranza dei voti. Qualora una delle parti non provvedesse a nominare il proprio perito o qualora i periti non si accordassero sulla scelta di un terzo perito, la nomina sarÀ fatta dal Presidente del Tribunale di Grande Istanza, con procedura per direttissima. Ogni contraente assumerÀ le spese e gli onorari del proprio perito, e, se necessario, la metÀ di quelli del terzo.

ENTRO QUALE TERMINE L’ASSICURATO SARÀ RISARCITO?

Il pagamento viene effettuato entro un termine di quindici giorni dall’accordo intervenuto tra l’Assicurato e la SocietÀ o dalla notifica della decisione giudiziale esecutiva.

QUALI SONO LE SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI FALSA DENUNCIA EFFETTUATA INTENZIONALMENTE DA PARTE DELL’ASSICURATO AL MOMENTO DEL SINISTRO ?

Qualsiasi frode, reticenza o falsa denuncia effettuata intenzionalmente da parte dell’Assicurato sulle circostanze o sulle conseguenze di un sinistro comporterÀ la perdita di ogni diritto alla prestazione o indennitÀ per questo sinistro.

QUALI SONO LE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI RECLAMI?

In caso di difficoltÀ, l’Assicurato deve inviare il suo reclamo a:

Gan Eurocourtage Service des relations avec les consommateurs Immeuble Elysées La Défense 7 place du Dôme TSA 59876 92099 La Défense cedex

Se persiste il disaccordo dopo la risposta data, l’Assicurato potrÀ chiedere il parere del Mediatore secondo le modalitÀ che gli saranno comunicate su semplice richiesta all’indirizzo qui sopra.

AUTORITÀ INCARICATA DEL CONTROLLO DELL’IMPRESA ASSICURATIVA

Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP)

61, rue

Taitbout 75436 PARIS CEDEX 09

 

INFORMAZIONE DEL SOTTOSCRITTORE SULLE DISPOSIZIONI DELLA COMMISSIONE NAZIONALE

DELL’INFORMATICA E DELLE LIBERTÀ – CNIL

Le informazioni concernenti l’Assicurato sono necessarie per il trattamento della sua domanda, nonché per la gestione del suo contratto assicurativo. Sono destinate all’assicuratore, ai suoi mandatari, ai suoi riassicuratori, ai suoi prestatori di servizi ed organismi professionali. Sono altresì destinati a fini commerciali alle altre societÀ del gruppo ed ai loro partner. Se l’Assicurato non lo desidera, può opporsi rivolgendosi all’indirizzo di seguito indicato. Come previsto dalla Legge N°78 – 17 del 6 gennaio 1978 relativa all’informatica, agli archivi ed alle libertÀ, l’Assicurato dispone di un diritto di opposizione, di accesso, di rettifica, di comunicazione ai dati personali che lo riguardano rivolgendosi al proprio assicuratore al seguente recapitato: Gan Eurocourtage Service de relation avec les consommateurs – Tour Elysées La Défense – 7 place du Dôme – TSA 59876 – 92099 La Défense Cédex Correo electrónico: relationsconsommateurs@gan-eurocourtage.fr

SURROGAZIONE

Dopo avere versato un indennitÀ all’Assicurato, salvo quella versata a titolo della garanzia Infortuni di viaggio, la SocietÀ È surrogata nei diritti e nelle azioni che l’Assicurato potrÀ avere contro i terzi responsabili del sinistro, come previsto dall'Articolo L.121-12 del Codice delle Assicurazioni francese.

La surrogazione della SocietÀ È limitata all’importo dell’indennitÀ che ha versato all’Assicurato o ai servizi che gli ha fornito.

QUAL È IL TERMINE DI PRESCRIZIONE?

Qualsiasi azione concernente il presente contratto può essere esercitata solo durante un periodo di due anni a decorrere dall’evento che l’ha prodotta secondo le condizioni definite dagli Articoli L.114-1 et L.114-2 del Codice delle Assicurazioni francese.

SPESE DI ANNULLAMENTO « Ogni causa »

DECORRENZA SCADENZA DELLA GARANZIA
Il giorno della sottoscrizione del presente contratto Il giorno della partenza – luogo di convocazione del gruppo (all’andata)

CHE COSA GARANTISCE LA SOCIETÀ?

La SocietÀ rimborsa gli acconti o qualsiasi somma conservata dall'operatore turistico, deduzione fatta di una franchigia indicata nella tabella degli importi di garanzie e fatturata secondo le condizioni generali di vendita di quest’ultimo, quando l’Assicurato È costretto ad annullare il suo viaggio prima della partenza (all’andata).

IN QUALI CASI INTERVIENE LA SOCIETÀ?

A/La SocietÀ interviene in caso di malattia grave o di infortunio dell’Assicurato o di un suo familiare (di diritto

o di fatto) accertato da un’autoritÀ medica e che gli impedisce di realizzare il viaggio previsto. La SocietÀ interviene in caso di morte dell’Assicurato o di un suo familiare (di diritto o di fatto).

B/ La garanzia È anche acquisita in tutti gli altri casi di annullamento, se la partenza o l’esercizio delle attivitÀ previste durante il soggiorno dell’Assicurato sono impediti da un evento aleatorio, che possa essere giustificato. Per evento aleatorio, si intende qualunque circostanza non intenzionale da parte dell’Assicurato o da un suo familiare e non esclusa a titolo del presente contratto, imprevedibile il giorno della sottoscrizione.

Estensione di garanzia: in caso di catastrofe naturale, di inquinamento, di attentato o di atto di terrorismo, Gan Eurocourtage rimborsa all’Assicurato le spese di annullamento, deduzione fatta della franchigia indicata nella tabella delle garanzie a condizione che i seguenti elementi siano cumulativamente soddisfatti:

- l’evento ha causato danni materiali o corporali nella cittÀ di destinazione del soggiorno dell’Assicurato (o in un raggio di 50 Km)

- la data di partenza dell’Assicurato È prevista meno di trent a gior ni d opo la data di sopr avvenienza dell’evento,

A / et B / ANNULLAMENTO PER UNA DELLE PERSONE CHE ACCOMPAGNANO L’ASSICURATO

Per via dell’annullamento da parte dell’Assicurato, la SocietÀ prende altresì a carico il rimborso delle spese di annullamento delle persone iscritte contemporaneamente all’Assicurato ed assicurate dallo stesso contratto, quando l’annullamento ha per origine una della cause sopra elencate. Il rimborso si limita alla presa a carico di massimo 9 persone per un medesimo evento. Se la o le persona/a desidera/desiderano effettuare il viaggio da sola/e, sono prese in considerazione spese supplementari connesse all’annullamento, senza che il rimborso della SocietÀ possa superare l’importo dovuto se queste persone avessero annullato nello stesso momento dell’Assicurato.

CIò CHE LA SOCIETÀ ESCLUDE

La SocietÀ non può intervenire se l'annullamento È dovuto:

-Ad un evento, una malattia od un infortunio che È stato oggetto di un primo accertamento, una ricaduta, un aggravamento o un ricovero ospedaliero avvenuto tra la data di acquisto del viaggio e la data di sottoscrizione del contratto assicurativo.

-Alla mancanza di alea

-Ad un atto intenzionale e/o punibile dalla Legge, alle conseguenze degli stati di ebbrezza ed al Consumo di droghe, di qualsiasi sostanza stupefacente menzionata nel Codice della SanitÀ Pubblica, di medicinali e trattamenti non prescritti da un medico .

-Ad un incidente nucleare, una guerra civile o straniera, una sommossa od uno sciopero

-Al semplice fatto che la destinazione del viaggio È sconsigliata dal Ministero degli Esteri francese.

- Ad un atto di negligenza da parte dell’Assicurato.
- A qualunque evento la cui responsabilitÀ potrebbe incombere all’operatore turistico in
applicazione della Legge 92-645 del 13 luglio 1992.

PER QUAL IMPORTO INTERVIENE LA SOCIETÀ?

La SocietÀ interviene per l’importo delle spese di annullamento sostenute il giorno dell’evento che possono impegnare la garanzia, conformemente alle Condizioni Generali di vendita dell'operatore turistico, con un massimale ed una franchigia indicati nelle tabella degli importi di garanzie. Il premio assicurativo non È mai rimborsabile.

ENTRO QUAL TERMINE L’ASSICURATO DEVE DENUNCIARE IL SINISTRO?

1/Motivo medico: l’Assicurato deve denunciare il sinistro non appena È stato accertato da un’autoritÀ medica competente che la gravitÀ del suo stato di salute È tale da controindicare il viaggio. Qualora l’annullamento dell’Assicurato fosse posteriore alla controindicazione del viaggio, il rimborso della SocietÀ si limiterÀ alle spese di annullamento in vigore alla data della controindicazione (calcolate in funzione delle tariffe dell’operatore turistico di cui l’Assicurato È venuto a conoscenza al momento dell’iscrizione).

Per qualsiasi altro motivo di annullamento: l’Assicurato deve denunciare il sinistro non appena È a conoscenza dell’evento che può comportare la garanzia. Qualora il suo annullamento del viaggio fosse posteriore a questa data, il rimborso della SocietÀ si limiterÀ alle spese di annullamento in vigore alla data dell’evento (calcolate in funzione delle tariffe dell’operatore turistico di cui l’Assicurato È venuto a conoscenza al momento dell’iscrizione).

2/ D’altra parte, qualora il sinistro non fosse stato denunciato alla SocietÀ direttamente dall’agenzia di viaggio o dall’operatore turistico, l’Assicurato dovrÀ informarla entro i cinque giorni lavorativi successivi all’evento che fa scattare la garanzia. Per questo, l’Assicurato deve inviare alla SocietÀ la denuncia di sinistro allegata al contratto di assicurazione che gli È stato consegnato.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO? In caso di malattia o di infortunio, l’Assicurato deve inviare alla SocietÀ:

-il questionario medico allegato alla ricevuta di ritorno della denuncia di sinistro, debitamente completato da un’autoritÀ medica che riporti in particolar modo la natura della patologia, la data della controindicazione per viaggiare, la cura e gli eventuali esami medici prescritti. Elementi complementari potranno essere chiesti dal consulente medico se il questionario medico non È sufficientemente completato per consentirgli di statuire.

-un certificato medico indicante la data di controindicazione per viaggiare. -in caso di infortunio, deve inoltre precisare alla SocietÀ le cause e circostanze e fornire il nome e l'indirizzo dei responsabili, nonché, all’occorrenza, dei testimoni. I documenti medici dovranno essere trasmessi alla SocietÀ a mezzo della busta prestampata a nome del consulente medico che la SocietÀ invierÀ all’Assicurato sin dal ricevimento della sua denuncia di sinistro. È espressamente convenuto che l’Assicurato accetta anticipatamente il principio di un controllo da parte del consulente medico della SocietÀ. Di conseguenza, se vi si opponesse senza alcun motivo legittimo, perderÀ i suoi diritti alla garanzia.

In caso di morte: l’Assicurato deve trasmettere alla SocietÀ il certificato di morte e la scheda di stato civile o la copia del libretto di famiglie che consente di provare l’esistenza del legame di parentela. Per i motivi di annullamento non medici: l’Assicurato deve fornire alla SocietÀ tutti i documenti giustificativi che consentono di provare il carattere aleatorio e non intenzionale del motivo di annullamento

In tutti i casi l’Assicurato deve anche inviare alla SocietÀ:

-il numero del contratto assicurativo, -il modulo di iscrizione rilasciato dall'agenzia di viaggio -in caso di viaggio a forfait: la fattura dell’iscrizione emessa dall'operatore turistico -in caso di solo volo: la copia del biglietto elettronico, le condizioni tariffarie ed il documento

giustificativo dell’annullamento della pratica presso la compagnia o l’agenzia di viaggio -l'originale della fattura saldata dell’importo dovuto all'operatore turistico o che quest’ultimo conserva, (fattura delle spese di annullamento)

BAGAGLI

DECORRENZA SCADENZA DELLA GARANZIA
Sin dalla consegna o dalla registrazione dei bagagli dal trasportatore o sin dalla consegna delle chiavi per una locazione. Al momento della restituzione definitiva dei bagagli dal trasportatore al ritorno o della restituzione delle chiavi per una locazione.

 

DEFINIZIONI

 

Bagagli: borsa o valigia, nonché tutti gli articoli contenuti nel bagaglio, salvo gli oggetti personali, gli oggetti di valore, e gli articoli definiti nel § esclusioni del capitolo bagagli.

Oggetti personali: macchina fotografica, cinepresa, telefono cellulare, computer portatile, console di giochi portatile, lettori multimedia portatili. Saranno garantiti solo gli oggetti personali la cui data di acquisto È inferiore ai 3 anni.

Oggetti di valore: gioielli, orologi, pellicce.

Furto alla luce del giorno: Furto commesso da un Terzo, con violenza od effrazione, dimostrato ed accertato come tale da un’autoritÀ competente.

 

CHE COSA GARANTISCE LA SOCIETÀ?

Garantisce fino alla concorrenza massima dell’importo indicato nella tabella degli importi di garanzie, i bagagli, oggetti personali, e gli oggetti di valore dell’Assicurato portati con lui od acquistati nel corso del viaggio, salvo nel proprio luogo di residenza principale o secondaria. I bagagli sono garantiti contro il furto, la distruzione totale o parziale, e la perdita solo durante il trasporto effettuato sotto la responsabilitÀ di una compagnia di trasporto. Gli oggetti di valore e gli oggetti personali sono garantiti ESCLUSIVAMENTE contro il furto alla luce del giorno ed accertato dalle autoritÀ competenti del paese interessato (polizia, gendarmeria, compagnia di trasporto, commissario di bordo,..) e SOLTANTO nel paese del soggiorno.

QUALI SONO I LIMITI DELLA GARANZIA DELLA SOCIETÀ?

. Qualora l’Assicurato utilizzasse una macchina privata, i rischi di furto sono coperti a condizione che i bagagli e gli oggetti personali siano contenuti nel bagagliaio del veicolo chiuso a chiave ed al riparo da ogni sguardo. Solo il furto con scasso È coperto. Se il veicolo sosta sulla pubblica via, la garanzia sarÀ acquisita solo nel periodo compreso tra le ore 7 e le ore 22. Gli oggetti di valore non sono garantiti.

Gli oggetti di valore e personali sono garantiti esclusivamente contro il furto alla luce del giorno ed a condizione di essere indossati dall’Assicurato, portati con lui in un bagaglio non affidato ad un trasportatore, o lasciati in una camera di albergo o in un appartamento chiuso a chiave. La garanzia È acquisita esclusivamente nel paese del soggiorno .

RITARDO DI CONSEGNA DEI BAGAGLI

Nel caso in cui i bagagli non siano stati consegnati all’aeroporto di destinazione (all’andata) e se non sono restituiti con più di 24 ore di ritardo, la SocietÀ rimborsa all’Assicurato, su presentazione di giustificativi, gli acquisti effettuati allo scopo di rimediare alla mancanza dei bagagli nel luogo di soggiorno, fino alla concorrenza massima dell’importo indicato nella tabella degli importi di garanzie.

Se l’Assicurato non È in grado di presentare i documenti giustificativi degli acquisti, gli verrÀ assegnato una somma forfetaria prevista nella tabella degli importi di garanzia. La garanzia scade non appena il bagaglio È stato consegnato all’Assicurato.

Tuttavia, l’Assicurato non potrÀ cumulare quest’indennitÀ con le altre indennitÀ della garanzia BAGAGLI.

FURTO DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ

La SocietÀ garantisce all’Assicurato fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella degli importi di garanzie il rimborso delle spese di duplicato del passaporto, carta di identitÀ o titolo di soggiorno, libretto di circolazione o patente di guida, a seguito di un furto e su presentazione dei giustificativi.

CIò CHE LA SOCIETÀ ESCLUDE

nei bagagli, . la confisca dei beni dalle AutoritÀ (dogana, polizia),

. i danni occasionati dalle tarme e/o roditori, nonché dalle bruciature di sigarette o da una sorgente
di calore non incandescente,
. il furto commesso in una macchina cabriolet, break od altro veicolo che non abbia un bagagliaio,
. la rottura degli oggetti fragili come oggetti in porcellana, vetro, avorio, ceramica, marmo, legno
. i danni indiretti come deprezzamento e privazione di godimento, vizio proprio, vetustÀ, usura
naturale e normale.
. gli oggetti di seguito indicati: beni di consumo, animali, denaro contante, carte di credito, assegni,
documenti di trasporto, titoli di qualsiasi natura, qualunque protesi, apparecchiatura di qualsiasi
natura, occhiali, lenti a contatto, chiavi di qualunque tipo, documenti registrati su nastri o film,
dvd, cd rom, pellicole fotografiche, materiale ad uso professionale, campionature di
rappresentanti di commercio, collezioni, quadri, alcolici, accendini, penne stilografiche, sigarette,
documenti, rimorchi, carte valori.
- La mancanza di alea
- un atto intenzionale e/o punibile dalla Legge.
- un incidente nucleare, una guerra civile o straniera, attentato, una sommossa o uno sciopero

PER QUALE IMPORTO INTERVIENE LA SOCIETÀ?

L’importo indicato nella tabella degli importi di garanzie costituisce il massimale di rimborso per tutti i sinistri sopraggiunti durante il periodo di garanzia.

Una franchigia per pratica È indicata nella tabella degli importi di garanzie.

COME VIENE CALCOLATO IL RISARCIMENTO DELL’ASSICURATO?

Per i bagagli l’Assicurato È indennizzato sulla base del valore di acquisto, deduzione fatta della vetustÀ calcolata nel seguente modo: il 20% il primo anno, il 10% per ogni anno supplementare. Per gli oggetti personali e gli oggetti di valore l’Assicurato È indennizzato sulla base del valore di acquisto figurante sulla fattura originale esclusivamente il giorno del sinistro limitato all’importo figurante nella tabella degli importi di garanzie.

Perciò l’Assicurato deve fornire alla SocietÀ l’originale esclusivamente della fattura di acquisto dell’oggetto interessato (le fatture pro forma o duplicati non sono accettati)

Il risarcimento della SocietÀ sarÀ effettuato deduzione fatta dell’eventuale rimborso ottenuto presso la compagnia di trasporto e della franchigia.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO?

La denuncia di sinistro deve essere inviata alla SocietÀ entro i 5 giorni lavorativi successivi al sinistro, salvo caso fortuito o di forza maggiore; se il detto termine non viene rispettato e che, per via di conseguenza, la SocietÀ subisce un pregiudizio, l’Assicurato perderÀ qualsiasi diritto ad un risarcimento.

In caso di furto:

- sporgere denuncia il prima possibile presso un’autoritÀ competente del paese d’origine la più vicina al luogo del reato (polizia, gendarmeria, commissario di bordo,…), ed inviare alla SocietÀ la dichiarazione di denuncia nella quale sono precisate circostanze del furto

- elenco dettagliato e quantificato degli oggetti rubati

- fattura di acquisto d’origine, datata e numerata riportante la modalitÀ di pagamento degli oggetti rubati

- in caso di furto o di smarrimento di un bagaglio affidato ad un trasportatore, trasmettere alla SocietÀ la dichiarazione di constatazione di irregolaritÀ redatta dalla compagnia aerea

- la copia del titolo di trasporto ed il talloncino della carta d’imbarco

In caso di danni:

- la dichiarazione di constatazione dei danni redatta dal rappresentante qualificato del

trasportatore o dall’albergatore

- la copia del documento di trasporto ed il talloncino della carta d’imbarco

- il preventivo di riparazione o l’attestazione di non-riparabilitÀ

 

In caso di non presentazione dei detti documenti, l’Assicurato incorre nella decadenza dei suoi diritti ad un risarcimento. Le somme assicurate non potranno essere considerate come prova del valore dei beni per i quali l’Assicurato chiede il risarcimento, né come prova dell'esistenza di questi beni. L’Assicurato È tenuto a giustificare, con tutti i mezzi in suo potere e con tutti i documenti in suo possesso, l'esistenza ed il valore di questi beni al momento del sinistro, nonché l'importanza dei danni. Qualora l’Assicurato non sia in grado di trasmettere alla SocietÀ i giustificativi di acquisto richiesti, sarÀ indennizzato sulla base del valore forfetario previsto nella tabella degli importi di garanzie. Qualora, consapevolmente, come giustificazione, l’Assicurato utilizzasse documenti inesatti o utilizzasse mezzi fraudolenti o facesse denuncie inesatte o reticenti, incorrerÀ nella decadenza della garanzia, ciò senza alcun pregiudizio delle azioni giudiziarie che la SocietÀ sarÀ allora legittimata a promuovere contro di lui.

 

CHE COSA SUCCEDE SE L’ASSICURATO RECUPERA TUTTO O PARTE DEI BAGAGLI, OGGETTI OD EFFETTI PERSONALI?

L’Assicurato dovrÀ avvisare immediatamente la SocietÀ a mezzo lettera raccomandata, non appena sarÀ stato informato:

- qualora la SocietÀ non lo avesse ancora risarcito, l’Assicurato dovrÀ ritirare i suoi bagagli, oggetti od
effetti personali; di conseguenza, la SocietÀ sarÀ tenuta solo al risarcimento dei deterioramenti od
eventuali mancanze;
- qualora la SocietÀ lo avesse giÀ risarcito, l’Assicurato potrÀ scegliere entro un termine di 15 giorni:
. o per l’abbandono dei detti bagagli, oggetti od effetti personali in favore della SocietÀ,
. o per il ritiro dei detti bagagli, oggetti od effetti personali mediante la restituzione dell'indennitÀ che ha
ricevuto deduzione fatta, se necessario, della parte di questo risarcimento corrispondente ai
deterioramenti o mancanze.

Qualora l’Assicurato non facesse la sua scelta entro un termine di 15 giorni, la SocietÀ considererÀ che ha scelto l’abbandono.

QUALI SONO LE ESCLUSIONI APPLICABILI ALLA GARANZIA PREZZO?

-l’aumento del prezzo del viaggio a seguito della prenotazione di nuove prestazioni o a seguito della modifica della prenotazione iniziale,

-l’aumento del prezzo del viaggio a seguito dell’inadempimento di qualsiasi natura, ivi compreso finanziario, dell’operatore turistico o del trasportatore che rende impossibile l’esecuzione dei suoi obblighi contrattuali,

-l’aumento del prezzo del viaggio entro i 30 giorni prima della partenza,

-l’aumento del prezzo del viaggio per qualsiasi altra ragione diversa dal supplemento carburante, dalla variazione del costo delle tasse, della variazione del corso delle valute.

-La mancanza di alea.

-Un atto intenzionale e/o punibile dalla Legge.

-Un incidente nucleare, una guerra civile o straniera, un attentato, una sommossa od uno sciopero.

-Un atto di negligenza da parte dell’Assicurato.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRI?

L’Assicurato deve informare la SocietÀ entro cinque i giorni lavorativi successivi alla data in cui È

venuto a conoscenza della sopravvenienza del sinistro, salvo caso fortuito o di forza maggiore:

-L’Assicurato dovrÀ inviare a GROUPAMA TRAVEL INSURANCE – BP 2101 – PARIGI CEDEX 16 tutti i documenti necessari alla costituzione della pratica e dimostrare così la fondatezza e l’importo del reclamo:

Per le pratiche a Forfait:

-il numero del contratto sottoscritto, -il contratto di assicurazione o una fotocopia, -il modulo di iscrizione iniziale del viaggio, -la fotocopia della lettera raccomandata o della fattura che gli notifica la revisione del prezzo del viaggio, -la fattura pagata del viaggio.

Per i documenti di trasporto :

-il numero del contratto sottoscritto,

-le copie di schermata (da chiedere alla propria Agenzia) il giorno della prenotazione ed il giorno dell’emissione,

-la fattura che l’agenzia avrÀ redatta a titolo dell’aumento supplementare corrispondente alla differenza del prezzo del viaggio tra il giorno della prenotazione con versamento di un acconto ed il giorno dell’emissione e del pagamento del saldo del prezzo del viaggio.

RESPONSABILITÀ CIVILE

DECORRENZA SCADENZA DELLA GARANZIA
Il giorno previsto per la partenza – luogo di convocazione dell’operatore turistico Il giorno del ritorno previsto del viaggio (luogo di scioglimento del gruppo)

 

DEFINIZIONI

 

Danni corporali

Qualsiasi lesione corporale subita da una persona fisica ed i pregiudizi conseguenti.

 

Danni materiali

Qualsiasi danno, distruzione, alterazione, perdita o smarrimento di una cosa o sostanza, nonché qualsiasi danno fisico ad un animale.

 

Danni immateriali conseguenti

Qualsiasi pregiudizio pecuniario che risulta dalla privazione del godimento di un diritto, dall'interruzione di un servizio resa da una persona o da un bene mobile o immobile, o dalla perdita di un beneficio, e che È la conseguenza diretta di danni corporali o materiali garantiti.

CHE COSA GARANTISCE LA SOCIETÀ?

La SocietÀ garantisce le conseguenze pecuniarie della responsabilitÀ civile che l’Assicurato potrÀ incorrere a titolo, da una parte, dei danni corporali e/o materiali e, da un’altra parte, dei danni immateriali che sono loro conseguenti, causati accidentalmente a qualsiasi persona diversa dall’Assicurato o da un suo familiare, per colpa dell’Assicurato o per quella di persone, cose od animali di cui ha la custodia, questo fino alla concorrenza dell’importo e con deduzione di una franchigia indicata nella tabella degli importi di garanzie.

CIò CHE LA SOCIETÀ ESCLUDE La garanzia non si applica: -ai danni derivati dall’uso di veicoli terrestri a motore, da barche a vela ed a motore, e da

apparecchi della navigazione aerea, -ai danni derivati da qualunque attivitÀ professionale, -alle conseguenze di ogni sinistro materiale e/o corporale che interessa personalmente

l’Assicurato nonché i suoi familiari o qualsiasi altra persona che ha la qualitÀ di Assicurato a titolo del presene contratto, -ai danni immateriali, salvo quando sono la diretta conseguenza di danni accidentali, materiali e/o

corporali coperti dalla garanzia. -ai danni derivati dalla pratica di sport aerei o della caccia. -In caso di mancanza di alea -Ai danni intenzionali e/o punibili dalla Legge, nonché alle conseguenze degli stati di ebbrezza ed

al Consumo di droghe, di qualsiasi sostanza stupefacente menzionata nel Codice della SanitÀ Pubblica, di medicinali e trattamenti non prescritti da un medico . -Ai danni derivanti da un incidente nucleare, da una guerra civile o straniera, da una sommossa o da uno sciopero

QUALI SONO I LIMITI DELLA GARANZIA DELLA SOCIETÀ?

TRANSAZIONE – RICONOSCIMENTO DI RESPONSABILITÀ L’Assicurato non deve accettare alcun riconoscimento di responsabilitÀ, né alcuna transazione senza il previo consenso scritto della SocietÀ.

Tuttavia, il semplice riconoscimento della materialitÀ di alcuni fatti non viene considerato come un riconoscimento di responsabilitÀ, come pure il solo fatto di aver procurato ad una vittima un primo intervento di soccorso quando si tratta di un atto di assistenza che ogni persona ha il dovere morale di compiere.

L’Assicurato deve informare la SocietÀ entro i 5 giorni lavorativi, salvo caso fortuito o di forza maggiore, successivi a qualunque evento suscettibile di impegnare la sua responsabilitÀ civile; nel caso in cui non sia rispettato il detto termine e che, di conseguenza, la SocietÀ subisce un pregiudizio, incorrerÀ nella decadenza della garanzia.

PROCEDURA

In caso di azione giudiziaria promossa contro l’Assicurato, la SocietÀ garantisce la sua difesa e dirige il processo per i fatti e danni rientranti nell’ambito delle garanzie del presente contratto. Tuttavia, l’Assicurato potrÀ associarsi all’azione della SocietÀ dal momento che sarÀ in grado di giustificare un interesse proprio non preso a carico a titolo del presente contratto.

Il semplice fatto di provvedere a titolo conservativo alla difesa dell’Assicurato non può in alcun caso essere interpretato in sé come un riconoscimento di garanzia e non implica minimamente che la SocietÀ accetti di prendere a carico le conseguenze dannose di eventi che non siano stati espressamente garantiti dal presente contratto.

Anche se l’Assicurato non adempie i suoi obblighi dopo un sinistro, la SocietÀ È tenuta a risarcire le persone verso le quali È responsabile. In questo caso, questa conserverÀ tuttavia il diritto di esercitare contro di lui un’azione di rimborso di tutte le somme che avrÀ sostenuto od anticipato per conto suo.

RICORSO

Per quanto concerne le vie di ricorso:

-innanzi alle giurisdizioni civili, commerciali od amministrative, la SocietÀ né ha il libero esercizio nell’ambito del presente contratto,

-innanzi alle giurisdizioni penali, le vie di ricorso possono essere esercitate solo con il consenso dell’Assicurato,

-qualora il litigio pendente innanzi ad una giurisdizione penale concerni solo interessi civili, il rifiuto di dare il suo consenso per l'esercizio dell’azione di ricorso progettata comporterÀ il diritto per la SocietÀ di chiedere all’Assicurato un’indennitÀ equivalente al pregiudizio che né sarÀ derivato per lei.

SPESE DI PROCESSO

La SocietÀ prende a carico le spese di processo, di quietanza ed altre spese di pagamento. Tuttavia, nel caso in cui l’Assicurato fosse condannato per un importo superiore a quello della garanzia, ogni parte sosterrÀ queste spese nella proporzione della rispettiva quota nella condanna.

 

CONTRATTO N°78 763 573
QCNS

INVIARE LA DENUNCIA DI SINISTRO A :

Groupama Travel Insurance
BP2101 – 75771 PARIS CEDEX 16 -FRANCE

Cognome:                                                                                          Nome::

Indirizzo:

CAP:                                                     CittÀ:

Paese :

Tel :

Data del viaggio:
Data del sinistro:
Prezzo totale del soggiorno:                     €

Dichiara* : Spese di annullamento a seguito di: Bagagli a seguito di:

 

ResponsabilitÀ Civile a seguito di:

 

* Contrassegnare la o le caselle corrispondenti alla natura del rischio

A                                                                          lì

Firma:

DENUNCIA DI SINISTRO RITARDO DLE MEZZO DI TRASPORTO

Loss claim for in case of trasportoation delay

CONTRATTO N°78 763 571 MULTIRISCHI QCNS

Parte da far completare allo sportello della compagnia di trasporto

Part to be filled in by the company’s desk

VIAGGIO DI ANDATA / outward journey

CittÀ / City :

Compagnia di trasporto / Company :

Giorno di arrivo (GG/MM/AAAA) / Arrival day (DD/MM/YYYY)

Inizialmente previsto / intialy expected : ____/____/________

Reale / effective day : ____/____/________

Ora di arrivo (HH/MM) / arrival time (HH/MM) :

Inizialmente prevista / intialy expected : ____h____

Reale / acutel time : ____h____

Timbro / Stamp :

Parte da completare dall’Assicurato

Cognome e nome/i dell’Assicurato:

Indirizzo dell’Assicurato:

CAP :

                                                                 CittÀ:                                                           Paese:

Tel. :

L’Assicurato dichiara che le informazioni di cui sopra sono esatte e sincere e di sapere che il risarcimento del ritardo dell’aereo avverrÀ in applicazione delle disposizioni contrattuali indicate nell’opuscolo informativo allegato di cui ha preso visione.

Fatto il

Firma :

Documento da restituire entro e non oltre 15 giorni dopo la data di ritorno:

Groupama Travel Insurance – BP 2101 – 75771 PARIGI CEDEX 16 -FRANCIA

 

DENUNCIA DI SINISTRO

Loss claim for in case of trasportoation delay

CONTRATTO N°78 763 571 MULTIRISCHI QCNS

Parte da far completare allo sportello della compagnia di trasporto

Part to be filled in by the company’s desk

VIAGGIO DI RITORNO/ return journey

CittÀ: City :

Compagnia di trasporto / Company :

Giorno di arrivo (GG/MM/AAAA) / Arrival day(DD/MM/YYYY)

Inizialmente previsto / intialy expected : ____/____/________

Reale / acutel day : ____/____/________

Ora di arrivo (HH/MM) / arrival time (HH/MM) :

Inizialmente prevista / intialy expected : ____h____

Reale / acutel time : ____h____

Timbro / Stamp :

Parte da completare dall’Assicurato

Cognome e nome/i dell’Assicurato:

Indirizzo dell’Assicurato:

CAP :

                                                                CittÀ:                                                          Paese:

Tel:

L’Assicurato dichiara che le informazioni di cui sopra sono esatte e sincere e di sapere che il risarcimento del ritardo dell’aereo avverrÀ in applicazione delle disposizioni contrattuali indicate nell’opuscolo informativo allegato di cui ha preso visione.

Fatto il

Firma :

Documento da restituire entro e non oltre 15 giorni dopo la data di ritorno:

Groupama Travel Insurance – BP 2101 – 75771 PARIGI CEDEX 16 -FRANCIA