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MULTIRISCHI « TOTALE SALVO »
CONTRATTO N°78 373 773/8

TABELLA DEGLI IMPORTI DI GARANZIA

GARANZIE IMPORTI
RAGGIUNGIMENTO DEL LUOGO DI PARTENZA Massimale 900 € per persona
ANNULLAMENTO TOTALE SALVO



A) Annullamento (motivo medico)
B) Annullamento totale salvo (eccetto motivo medico)
Franchigia minimale per persona
Secondo condizioni del tariffario delle spese di annullamento
Massimale 25.000 € per persona e 50.000 € per evento

50 €
20% del prezzo del viaggio
50 € per altre cause
RITARDO DI AEREO
Voli charter e Voli regolari,

-   ritardo di oltre 4 ore
-   ritardo di oltre 6 ore
oltre 8 ore


Rimborso di 50 €
Rimborso di 75 €
Rimborso di 100 €
BAGAGLI
Oggetti preziosi :
Franchigia per dossier
Ritardo di consegna
1 500 €
50% dell’importo della garanzia
45 €
300 €
ASSISTENZA RIMPATRIO
-   Rimpatrio o trasporto sanitario
-   Accompagnamento durante il rimpatrio od il trasporto sanitario
-   Presenza in caso di ricovero ospedaliero
-   Prolungamento di soggiorno in albergo
-   Spese di albergo
-   Rimborso complementare delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche e di ricovero ospedaliero all’estero
-   Estensione USA/CANADA/ASIA/AUSTRALIA

Franchigia per dossier
-   Cure dentistiche
-   Trasporto della salma in caso di decesso

   •    Rimpatrio della salma
   •    Spese funerarie necessarie al trasporto
-   Ritorno anticipato
-   Pagamento delle spese di ricerca o di soccorso
-   Assistenza giuridica all’estero

   •    Pagamento di onorari
   •    anticipo della cauzione penale
-   Spedizione di medicinale
-   Trasmissione di messaggio

Spese reali
Documento di trasporto

Documento di trasporto
+ Spese di albergo 80 €/giorno, Massimo 10 giorni Spese di albergo 80€/giorno, Massimo 10 giorni

50 000 €
150 000 €
45 €
150 €

Spese reali
2 500 €
Documento di trasporto
4 000 € per persona / 8 000 € per evento

1 500 €
7 500 €
Spese di spedizione
RESPONSABILITÀ CIVILE
-   Danni corporali materiali ed immateriali messi insieme
-   Danni materiali ed immateriali soltanto

Franchigia per dossier

4 500 000 €

75 000 €
80 €
SPESE DI INTERRUZIONE DI SOGGIORNO Rimborso delle prestazioni di assistenza a terra non utilizzate al Pro rata temporis, in caso di ritorno anticipato
DECORRENZA SCADENZA DELLA GARANZIA
Annullamento/Raggiungimento del luogo di partenza: Il giorno della sottoscrizione del presente contratto
Altre garanzie :
Il giorno previsto per la partenza – luogo di convocazione dall’organizzatore
Annullamento/ Raggiungimento del luogo di partenza: Il giorno della partenza – luogo di convocazione del gruppo (all’andata)
Altre garanzie : Il giorno previsto per il ritorno dal viaggio (luogo di scioglimento del gruppo)

Le altre garanzie indicate qui di seguito sono applicabili per la durata del viaggio corrispondente alla fattura rilasciata dall’organizzatore per un massimo di 90 giorni a decorrere dalla data di partenza in viaggio.

TERMINE DI SOTTOSCRIZIONE
Affinché la garanzia Annullamento sia valida, il presente contratto dovrà essere sottoscritto contestualmente alla prenotazione del viaggio o prima dell’inizio del tariffario delle spese di annullamento.

DISPOSIZIONI GENERALI

Come ogni contratto di assicurazione, il presente contratto comprende diritti ed obblighi reciproci. È régolato dal codice delle assicurazioni. Questi diritti ed obblighi sono riportati nelle pagine successive.

La « TOTALE SALVO » concerne esclusivamente la garanzia Annullamento.

DISPOSIZIONI COMUNI ALL’INSIEME DELLE GARANZIE

DEFINIZIONI
ASSICURATO

Le persone debitamente assicurate a titolo del presente contratto indicate qui di seguito con il termine "Assicurato"

ASSICURATORE / PRESTATORE DI ASSISTENZA

GAN Eurocourtage indicata qui di seguito con il termine "Società".

MALATTIA / INCIDENTE

Un’alterazione dello stato di salute accertata da un’autorità medica che necessita di cure mediche e della cessazione assoluta di ogni attività professionale o altro.

EUROPA

Per "EUROPA", si intendono i paesi della Comunità Europea, la Svizzera, la Norvegia ed il Principato di Monaco.

FRANCHIGIA

Parte dell'indennità che rimane a carico dell’Assicurato.

DOMICILIO

Si intende per domicilio il luogo di residenza principale ed abituale dell’Assicurato;

MEMBRO DELLA FAMIGLIA

Per membro della famiglia, si intendono il coniuge di diritto o di fatto, un figlio, un fratello od una sorella, il padre, la madre, i suoceri, i nonni, i nipoti, i cognati e le cognate, generi e nuore, ed in caso di decesso di uno zio, di una zia, di un nipote o di una nipote.

DANNI CORPORALI

Qualsiasi lesione corporale subita da una persona fisica ed i pregiudizi che ne derivano.

DANNI MATERIALI

Qualsiasi danno, distruzione, alterazione, perdita o smarrimento di una cosa o sostanza nonché qualsiasi danno fisico ad un animale.

 

DANNO IMMATERIALE CONSEGUENTE

Qualsiasi pregiudizio pecuniario che risulta dalla privazione del godimento di un diritto, dall'interruzione di un servizio reso da una persona o da un bene mobile od immobile, o dalla perdita di un beneficio, e che è la conseguenza diretta di danni corporali o materiali garantiti.

VOLO COPERTO DALLA GARANZIA

È il volo per il quale l’Assicurato ha sottoscritto il contratto « RITARDO DI AEREO ».
Tuttavia, se questo volo è stato annullato più di 24 ore prima dell’ora di partenza inizialmente prevista, l
a garanzia « RITARDO DI AEREO » copre il volo sostitutivo.

DURATA DEL VOLO GARANZIA

La garanzia si applica solo ai voli la cui validità è di al massimo 90 giorni.

RITARDO DI AEREO

È l’arrivo del volo coperto dalla garanzia a destinazione finale un’ora dopo rispetto all’orario di arrivo inizialmente previsto.
Se il volo iniziale viene annullato meno di 24 ore prima dell’orario di partenza, il ritardo di aereo è la differenza tra l’ora di arrivo del volo sostitutivo a destinazione finale e l’ora di arrivo inizialmente prevista per il volo annullato.

ORA DI ARRIVO INIZIALMENTE PREVISTA :

- per i voli CHARTER andata : l’ora indicata sul biglietto di aereo andata,
- per i voli CHARTER ritorno : l’ora che vi è comunicata dall’agenzia di viaggio,
- per i voli regolari : l’ora fissata dalla compagnia aerea.

GUERRA CIVILE :

Si intende per guerra civile, l’opposizione armata di più parti appartenenti ad uno stesso paese, nonché qualunque ribellione armata, rivoluzione, sedizione, insurrezione, colpo di Stato, applicazione della legge marziale o chiusura delle frontiere ordinate dalle autorità locali.

GUERRA STRANIERA :

Si intende per guerra straniera, l’opposizione armata dichiarata o non da uno Stato ad un altro Stato, nonché qualunque invasione o stato di assedio.

QUAL È LA COPERTURA GEOGRAFICA DEL CONTRATTO ?

Le garanzie e/o le prestazioni sottoscritte a titolo del presente contratto si applicano nel mondo intero .

QUAL È LA DURATA DEL CONTRATTO ?

La durata di validità corrisponde alla durata delle prestazioni vendute dall'organizzatore del viaggio.

In nessun caso la durata della garanzia può superare 3 mesi a decorrere dal giorno di partenza del viaggio.
La garanzia "ANNULLAMENTO" prende effetto dalla data della sottoscrizione del presente contratt
o e scade il giorno di partenza del viaggio (all’andata).

QUALI SONO LE ESCLUSIONI GENERALI APPLICABILI ALL'INSIEME DELLE NOSTRE GARANZIE ?

La Società non può intervenire quando le domande di garanzie o di prestazioni dell’Assicurato sono la conseguenza di danni derivanti da :

. epidemie, catastrofe naturali ed inquinamento ;
. guerra civile o straniera, sommossa o movimento popolare o sciopero ;
. partecipazione volontaria di una persona assicurata a sommosse o scioperi ;
. disintegrazione del nucleo atomico o qualunque irraggiamento proveniente da radiazioni ionizzanti;

. alcoolismo, ubriachezza, uso di medicinali, droghe, sostanze stupefacenti non prescritti medicalmente ;

. qualunque atto intenzionale che può far scattare la garanzia del contratto ;
. duelli, scommesse, crimini, risse (salvo legittima difesa) ;
. la pratica dei seguenti sport : bobsleigh, skeleton, alpinismo, slittino da competizione, sport aerei eccetto paracadutismo ascensionale nonché quelli risultanti da una partecipazione od allenamento a gare o competizioni ufficiali, organizzati da una federazione sportiva

. Mancanza di alea.

.

La « TOTALE SALVO » non si applica alle garanzie assicurative : di Bagagli, di Raggiungimento del luogo di partenza, di Assistenza Rimpatrio, di Responsabilità Civile, di Spese di Interruzione di soggiorno.

COME VIENE CALCOLATO IL RISARCIMENTO DELL’ASSICURATO?

Qualora non si potesse determinare il risarcimento di comune accordo, lo si valuterà tramite una perizia amichevole, con riserva dei rispettivi diritti di ogni parte.
Ogni parte sceglierà il proprio perito. Se i periti non si accorderanno tra loro, si rivolgeranno ad un terz
o perito ed i tre opereranno di comune accordo ed alla maggioranza dei voti.

Qualora una delle parti non provvedesse a nominare il proprio perito o qualora i periti non si accordassero sulla scelta di un terzo perito, la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale di Grande Istanza, con procedura per direttissima. Ogni contraente assumerà le spese e gli onorari del proprio perito e, se necessario, la metà di quelli del terzo.

ENTRO QUALE TERMINE L’ASSICURATO SARÀ RISARCITO ?

Il pagamento interviene entro un termine di quindici giorni a decorrere dall'accordo che interviene tra l’Assicurato e la Società o dalla notifica della decisione giudiziale esecutiva.

QUALI SONO LE SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI FALSA DENUNCIA EFFETTUATA INTENZIONALMENTE DA PARTE DELL’ASSICURATO AL MOMENTO DEL SINISTRO ?

Qualsiasi frode, reticenza o falsa denuncia effettuata intenzionalmente da parte dell’Assicurato sulle circostanze o sulle conseguenze di un sinistro comporterà la perdita di ogni diritto alla prestazione o indennità per questo sinistro.

QUALI SONO LE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI RECLAMI?

In caso di difficoltà, l’Assicurato deve inviare il suo reclamo a:
Gan Eurocourtage -Service des relations avec les consommateurs -
(Servizio delle relazioni con i consumatori) -Immeuble Elysées La Défense -7 place du Dôme -TSA 59876 -92099 La Défense cedex

Se persiste il disaccordo dopo la risposta data, l’Assicurato potrà chiedere il parere del Mediatore secondo le modalità che gli saranno comunicate su semplice richiesta all’indirizzo qui sopra.

AUTORITÀ INCARICATA DEL CONTROLLO DELL’IMPRESA ASSICURATIVA

Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP)

61, rue Taitbout

75436 PARIS CEDEX 09

 

INFORMAZIONE DEL SOTTOSCRITTORE SULLE DISPOSIZIONI DELLA COMMISSIONE NAZIONALE

DELL’INFORMATICA E DELLE LIBERTÀ – CNIL

Le informazioni concernenti l’Assicurato sono necessarie per il trattamento della sua domanda, nonché per la gestione del suo contratto assicurativo. Sono destinate all’assicuratore, ai suoi mandatari, ai suoi riassicuratori, ai suoi prestatori di servizi ed organismi professionali. Sono altresì destinati a fini commerciali alle altre società del gruppo ed ai loro partner. Se l’Assicurato non lo desidera, può opporsi rivolgendosi all’indirizzo di seguito indicato.

Come previsto dalla Legge N. 78 – 17 del 6 gennaio 1978 relativa all’informatica, agli archivi ed alle libertà, l’Assicurato dispone di un diritto di opposizione, di accesso, di rettifica, di comunicazione ai dati personali che lo riguardano rivolgendosi al proprio assicuratore al seguente recapitato: Gan Eurocourtage – Service des relations avec les consommateurs – Immeuble Elysées La Défense – 7 place du Dôme – TSA 59876 92099 La Défense cedex.
e-mail: relationsconsommateurs@gan-eurocourtage.fr

SURROGAZIONE

Dopo avere versato un indennità all’Assicurato, salvo quella versata a titolo della garanzia Infortuni di viaggio, la Società è surrogata nei diritti e nelle azioni che l’Assicurato potrà avere contro i terzi responsabili del sinistro, come previsto dall'Articolo L 121-12 del Codice delle Assicurazioni francese.
La surrogazione della Società è limitata all’importo dell’indennità che ha versato all’Assicurato o ai servizi che gli ha fornito.

 

QUAL È IL TERMINE DI PRESCRIZIONE?

Qualsiasi azione concernente il presente contratto può essere esercitata solo durante un periodo di due anni a decorrere dall’evento che l’ha prodotta secondo le condizioni definite dagli Articoli L 114-1 e L 114-2 del Codice delle Assicurazioni francese.

QUALI SONO I LIMITI APPLICABILI IN CASO DI FORZA MAGGIORE ?

La Società non può essere tenuta per responsabile di inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni di Assistenza risultanti da casi di forza maggiore o dai seguenti eventi : guerre civili o straniere, instabilità politica notoria, movimenti popolari, sommosse , atti di terrorismo, rappresaglie, restrizioni alla libera circolazione delle persone e dei beni, scioperi, esplosioni, catastrofe naturali, disintegrazione del nucleo atomico, né dai ritardi nell'esecuzione delle prestazioni risultanti dalle medesime cause.

 

ANNULLAMENTO TOTALE SALVO

CHE COSA GARANTISCE LA SOCIETÀ ?

Rimborsa gli acconti o qualunque somma conservata dall'organizzatore del viaggio, deduzione fatta di una franchigia indicata nella tabella degli importi di garanzia e fatturata secondo le condizioni generali di vendita (fatta eccezione per le spese di dossier, le spese di rilascio del visto, il premio assicurativo e le tasse di aeroporto), quando l’Assicurato è costretto ad annullare il suo viaggio prima della partenza (all’andata).

IN QUALI CASI INTERVIENE LA SOCIETÀ ?

Interviene per i motivi e nelle circostanze elencati qui di seguito, all'esclusione di qualunque altro.

A) MALATTIA GRAVE, INCIDENTE GRAVE O DECESSO

(ivi compresi la ricaduta, l'aggravamento di una malattia cronica o preesistente, nonché i postumi di un incidente accaduto prima della sottoscrizione del contratto) :

- dell’Assicurato stesso, del suo coniuge di diritto o di fatto;

- dei suoi ascendenti o discendenti, fino al 2°gra do, e/o quelli del suo coniuge di diritto o di fatto;

- dei suoi fratelli, sorelle, cognati, cognate, generi, nuore, suocero o suocera in caso di decesso di un suo zio, di una zia, di un nipote e di una nipote.

- del suo sostituto professionale, con riserva che il suo nome sia menzionato all’atto della sottoscrizione del contratto,

-del tutore legale,

-di una persona che risiede abitualmente a casa dell’Assicurato,

-della persona incaricata durante il viaggio :

. della custodia dei suoi figli minorenni, con riserva che il suo nome sia menzionato all’atto della sottoscrizione del contratto;

. dell’assistenza ad una persona portatrice di handicap, con riserva che risieda a casa dell’Assicurato, che ne sia il tutore legale e che il suo nome sia menzionato all’atto della sottoscrizione del contratto;

 

La Società interviene solo se la malattia o l'incidente impedisce formalmente all’Assicurato di lasciare il domicilio, richiede cure mediche ed impedisce l’esercizio di qualsiasi attività professionale

o altro.

COMPLICAZIONI DOVUTE ALLO STATO DI GRAVIDANZA

- che richiedono la cessazione assoluta di qualsiasi attività professionale o altro e con riserva che al momento della partenza, la persona non sia incinta di più di 6 mesi.

O

- Se la natura stessa del viaggio è incompatibile con il suo stato di gravidanza, con riserva che non abbia conoscenza del suo stato al momento dell’iscrizione al viaggio.

B) La garanzia è anche acquisita in tutti gli altri casi di annullamento, se la partenza o l’esercizio delle attività previste durante il soggiorno dell’Assicurato sono impediti da un evento aleatorio, che possa essere giustificato.

Per evento aleatorio, intendiamo qualunque circostanza non intenzionale da parte dell’Assicurato o da un membro della sua famiglia e non esclusa a titolo del presente contratto, imprevedibile il giorno della sottoscrizione e proveniente dall’azione improvvisa di una causa esterna.

A e B) ANNULLAMENTO PER UNA DELLE PERSONE ACCOMPAGNATRICI DELL’ASSICURATO

(massimo 9 persone) iscritta nello stesso momento dell’Assicurato ed assicurate da questo stesso contratto, quando l’annullamento ha per origine una della cause prima elencate.

Qualora la persona desiderasse effettuare il viaggio da sola, si terranno conto delle spese supplementari.

CIÒ CHE ESCLUDE LA SOCIETÀ

Oltre alle esclusioni definite nel paragrafo " QUALI SONO LE ESCLUSIONI GENERALI APPLICABILI ALL'INSIEME DELLE GARANZIE DELLA SOCIETÀ ", la Società non può intervenire se l'annullamento deriva :

- da malattie od incidenti che sono stati oggetto di un primo accertamento, di una ricaduta, di un aggravamento o di un ricovero ospedaliero avvenuto tra la data di acquisto del viaggio e la data di sottoscrizione del contratto di assicurazione.

- da qualunque circostanza che nuoce solo al semplice piacere del viaggio ;

-dal semplice fatto che la destinazione del viaggio è sconsigliata dal Ministero degli affari esteri francesi ;

-da qualunque evento la cui responsabilità potrebbe incombere all’operatore turistico in applicazione della legge n°92-645 del 13 luglio 199 2.

 

PER QUALE IMPORTO INTERVIENE LA SOCIETÀ ?

Qualora la crociera sia annullata in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, La Società rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato, fissate dalle Condizioni Generali di vendita dell’organizzatore del viaggio, con il massimale e la franchigia indicati nella tabella degli importi di garanzia. La maggior penale addebitata rimarrà pertanto a carico dell'Assicurato

ENTRO QUALE TERMINE L’ASSICURATO DEVE DENUNCIARE IL SINISTRO ?

1/ Sin dalla prima manifestazione della malattia o sin dalla conoscenza dell’evento che opera la garanzia, l’Assicurato deve informare IMMEDIATAMENTE l'agenzia di viaggio.

Se l’Assicurato annulla il viaggio ulteriormente presso l’agenzia di viaggio o l’organizzatore, la Società gli rimborserà le spese di annullamento solo a decorrere dalla prima manifestazione della malattia o dell'incidente che ha dato luogo all'annullamento, conformemente al tariffario di annullamento indicato nelle condizioni generali di vendita dell'organizzatore.

2/ D’altra parte, se il sinistro non è stato denunciato alla Società direttamente dall’agenzia di viaggio o dall’organizzatore, l’Assicurato deve informarla entro i cinque giorni lavorativi successivi all'evento che fa scattare la garanzia. Per questo, deve inviare alla Società la denuncia di sinistro allegata al contratto di assicurazione che gli è stato consegnato.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO ?

La sua denuncia dovrà essere accompagnata :

- in caso di malattia o di incidente, da un certificato medico e/o un certificato amministrativo di ricovero ospedaliero nel quale saranno precisati l'origine, la natura, la gravità ed i postumi prevedibili della malattia o dell'incidente,

-in caso di decesso, da un atto di morte e dal certificato di stato civile,

-negli altri casi, da qualunque giustificativo.

L’Assicurato deve comunicare alla Società i documenti ed informazioni mediche necessari all’istruzione del suo dossier utilizzando la busta pre-stampata a nome del medico consulente che la Società gli invierà sin dal ricevimento della denuncia del sinistro.

Qualora l’Assicurato non fosse in possesso di questi documenti od informazioni, dovrà farseli comunicare dal suo medico curante ed inviarli alla Società utilizzando la busta pre-stampata di cui sopra. Deve liberare il suo medico dal vincolo del segreto medico. Lo stesso vale con il medico curante della persona all’origine dell’annullamento, pena la decadenza dei diritti dell’Assicurato ad un risarcimento.

Deve anche trasmettere alla Società ogni informazione o documento che potranno essergli richiesti al fine di giustificare il motivo del suo annullamento, ed in particolar modo :

-tutte le fotocopie delle ricette che prescrivono medicinali, analisi o esami nonché tutti i documenti che giustificano il loro rilascio od esecuzione, e, in particolar modo i fogli di malattia che comprendono, per i medicinali prescritti, la copia delle fustelle corrispondenti.

-i calcoli della Previdenza Sociale o di qualunque altro organismo similare, relativi al rimborso delle spese di cura ed al pagamento delle indennità giornaliere,

-l'originale della fattura saldata dell’addebito che è tenuto a versare all'organizzatore del viaggio o che quest’ultimo ha conservato,

-il numero del suo contratto di assicurazione,

-il certificato di iscrizione rilasciato dall'agenzia di viaggio o dall'organizzatore,

-in caso di incidente, deve precisarne le cause e circostanze e fornire alla Società il nome e l'indirizzo dei responsabili, nonché, se necessario, dei testimoni.

Inoltre, è espressamente convenuto che l’Assicurato accetta in anticipo il principio di un controllo da parte del medico consulente della Società. Di conseguenza, qualora si opponesse senza legittimo motivo, perderà i suoi diritti alla garanzia.

RAGGIUNGIMENTO DEL LUOGO DI PARTENZA

Qualora sopraggiungesse un evento imprevedibile ed indipendente della volontà dell’Assicurato, che dovrà essere giustificato, durante il percorso dal/al suo domicilio al/dal luogo di appuntamento fissato dall’organizzatore del viaggio e che non possa essere presente all’ora fissata per prendere il mezzo di trasporto, la Società mette a sua disposizione un documento di trasporto di solo andata con un massimale di 900 € per persona (se quest’ultimo non è riutilizzabile) per consentirgli di raggiungere la sua destinazione.

Questa garanzia è acquisita a condizione che abbia tenuto conto di un margine di almeno 3 ore per recarsi nel luogo di appuntamento.

In nessun caso l’importo potrà essere superiore a quello che causerebbe il suo annullamento.

RITARDO DI AEREO

QUAL È LA NATURA DELLA GARANZIA ?

La garanzia prevede il rimborso di una somma forfetaria nel limite degli importi indicati qui si seguito, qualora il volo coperto dalla garanzia avesse subito un ritardo.

 

TABELLA DEI RITARDI E DEGLI IMPORTI DI RIMBORSO

IN CASO DI RITARDO SUBITO SUL VOLO ANDATA

 

- Ritardo di oltre 4 ore Rimborso di 50 €
- Ritardo di oltre 6 ore Rimborso di 75 €
- Oltre 8 ore di ritardo Rimborso di 100 €

IN CASO DI RITARDO SUBITO SUL VOLO RITORNO

- Ritardo di oltre 4 ore Rimborso di 50 €
- Ritardo di oltre 6 ore Rimborso di 75 €
- Oltre 8 ore de ritardo Rimborso di 100 €

Le indennità sono cumulabili se il ritardo è subito dal volo di Andata e dal volo di Ritorno.

QUALI SONO LE CONDIZIONI DI CONCESSIONE DELLA GARANZIA ?
La garanzia RITARDO DI AEREO è acquisita alle seguenti condizioni :

- La garanzia deve essere sottoscritta il giorno della prenotazione del soggiorno o dell’acquisto del biglietto di aereo o entro e non oltre 24 ore prima del giorno di partenza del volo coperto dalla garanzia,
  - L’Assicurato deve aver pagato il premio corrispondente,
  - Il luogo di residenza abituale dell’Assicurato deve trovarsi in Francia metropolitana, ivi compreso la Corsica, Monaco ed Andorra, la Svizzera od uno dei paesi membri della Comunità Europea, nonché idipartimenti e territori d’Oltremare
  - L’Assicurato deve aver effettuato il volo coperto dalla garanzia.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI CHE L’ASSICURATO DEVE RISPETTARE IN CASO DI RITARDO DI AEREO ?
Affinché sia applicata la garanzia RITARDO DI AEREO, l’Assicurato deve tassativamente e previamente far completare dalla compagnia aerea che ha effettuato il volo o, in mancanza, dalle autorità dell’aeroporto, la denuncia di sinistro allegata alle Condizioni Generali che gli sono state consegnate all’atto della

sottoscrizione nella quale saranno indicate l’ora iniziale di arrivo prevista e l’ora reale di arrivo del volo coperto dalla garanzia.

Inoltre, deve far apporre sulla detta denuncia il timbro della compagnia o delle autorità di cui sopra.

Qualora non possa compiere questa operazione per qualunque motivo sia, l’ora presa in considerazione per il calcolo del risarcimento sarà quella indicata dall’agenzia di viaggio o dalla compagnia aerea che avrà effettuato il volo.

Sin dal ritorno dal viaggio ed entro e non oltre il mese successivo, dovrà trasmettere alla PRESENCE ASSISTANCE TOURISME – BP 2101 – 75771 PARIS CEDEX 16 – FRANCE, la copia del suo biglietto di aereo, della fattura di acquisto del volo coperto dalla garanzia e del talloncino della sua carta di imbarco, nonché della denuncia di sinistro precitata debitamente completata.

IMPORTANTE : Qualora l’Assicurato non si conformasse agli obblighi elencati qui sopra, non sarà possibile stabilire la realtà del ritardo di aereo e di conseguenza non potrà essere indennizzato.
D’altra parte, nel caso in cui l’Assicurato, con cognizione di causa, facesse una falsa denuncia
o adoperasse mezzi fraudolenti o documenti inesatti, sarà ritenuto decaduto da ogni diritto ad un risarcimento.

QUALI SONO LE ESCLUSIONI APPLICABILI A QUESTA GARANZIA ?

- La colpa intenzionale o dolosa da parte dell’Assicurato,
- Le conseguenze dirette od indirette dei cattivi funzionamenti imputabili alla codifica dell’anno causati alle apparecchiature aeroportuali o le compagnie aeree,
- Lo stato di guerra civile o di guerra straniera nel paese di partenza, di transito o di destinazione del volo coperto dalla garanzia

Spetta alla Società, la GAN EUROCOURTAGE, dimostrare che il ritardo di aereo risulta da uno dei fatti prima elencati, salvo per la guerra straniera per la quale, in applicazione delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, spetterà all’Assicurato dimostrare che il ritardo dell’aereo è stato dovuto ad un fatto diverso da un fatto di guerra straniera.

BAGAGLI

CHE COSA GARANTISCE LA SOCIETÀ ?

Garantisce fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella degli importi di garanzia, i bagagli, oggetti ed effetti personali dell’Assicurato portati con lui od acquistati nel corso del viaggio, salvo nel suo luogo di residenza principale o secondaria in caso di:

-furto,

-distruzione totale o parziale,

-smarrimento durante il trasporto effettuato da un’impresa di trasporto.

RITARDO DI CONSEGNA dei bagagli

Nel caso in cui i bagagli non siano stati consegnati all'aeroporto di destinazione (all’andata) e se sono restituiti con oltre 24 ore di ritardo, la Società rimborsa all’Assicurato, su presentazione di giustificativi, gli acquisti di prima necessità fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella degli importi di garanzia.

Tuttavia, l’Assicurato non potrà cumulare quest’indennità con le altre indennità della garanzia BAGAGLI.

 

QUALI SONO I LIMITI DELLA GARANZIA DELLA SOCIETÀ?

. Per gli oggetti preziosi, perle, gioielli ed orologi indossati, pellicce, nonché per qualunque apparecchio di riproduzione dell’audio e/o dell'immagine ed i loro accessori, fucili da caccia, computer portatili, il valore di rimborso non potrà in alcun caso superare il 50 % dell’importo indicato nella tabella degli importi di garanzie.
Inoltre, gli oggetti elencati qui sopra sono garantiti solo contro il furto vero e proprio debitamente denunciato come tale ad un’autorità competente
(polizia, gendarmeria, compagnia di trasporto, commissario di bordo, ecc...) .
-Il furto di gioielli è garantito SOLO quando sono stati depositati in una cassaforte di sicurezza o quando li indossate.

-Il furto di qualunque apparecchio di riproduzione dell’audio e/o dell'immagine ed i loro accessori è garantito SOLO quando sono stati depositati in una cassaforte di sicurezza o quando li portate con Voi.

 

. Qualora l’Assicurato utilizzasse una macchina privata, i rischi di furto sono coperti a condizione che i bagagli ed effetti personali siano contenuti nel bagagliaio del veicolo chiuso a chiave ed al riparo da ogni sguardo. Solo il furto con scasso è coperto.
Se il veicolo sosta sulla pubblica via, la garanzia sarà acquisita solo tra le ore 7 e le ore 22.

CIÒ CHE ESCLUDE LA SOCIETÀ Oltre alle esclusioni definite nel paragrafo "QUALI SONO LE ESCLUSIONI GENERALI APPLICABILI ALL'INSIEME DELLA GARANZIE DELLA SOCIETÀ", la Società non può intervenire nelle seguenti circostanze :

  . il furto dei bagagli, effetti ed oggetti personali lasciati senza sorveglianza in un luogo pubblico o
  . depositati in un locale messo alla disposizione comune di più persone,
  . Il furto di qualunque apparecchio di riproduzione dell’audio e/o dell'immagine ed i loro accessori quando non sono stati depositati in una cassaforte di sicurezza chiusa a chiave, invece di essere portati dietro, ciò implica di conseguenza che questi apparecchi non sono garantiti quando sono stati affidati ad una compagnia di trasporto qualunque sia (aerea, marittima, ferroviaria, stradale, ecc…),
  . la dimenticanza, lo smarrimento (salvo da parte di un’impresa di trasporto), lo scambio,
  . il furto senza scasso debitamente accertato e verbalizzato da un’autorità (polizia, gendarmeria, compagnia di trasporto, commissario di bordo, ecc...),
  . i danni accidentali dovuti alla perdita di liquidi, di materie grasse, coloranti o corrosivi contenuti nei Vostri bagagli,
  . la confisca dei beni dalle Autorità (dogana, polizia),
  . i danni occasionati dalle tarme e/o roditori nonché dalle bruciature di sigarette o da una sorgente di calore non incandescente,
  . il furto commesso in una macchina cabriolet, break od altro veicolo che non abbia un bagagliaio,
  . le collezioni, campionatura dei rappresentanti di commercio,
  . il furto, lo smarrimento, la dimenticanza od il deterioramento del denaro contanti, documenti, libri, documenti di trasporto e carte di credito,
  il furto, lo smarrimento, la dimenticanza od il deterioramento dei documenti di identità : passaporto, carta di identità o di soggiorno, libretto di circolazione e patente di guida,
  . il furto di gioielli quando non sono stati depositati in una cassaforte di sicurezza chiusa a chiave invece di essere portati dietro, (ciò implica di conseguenza che questi gioielli non sono garantiti quando sono stati affidati ad una compagnia di trasporto qualunque sia (aerea, marittima, ferroviaria, stradale, ecc…),
  . il furto di gioielli quando non sono stati depositati in una cassaforte di sicurezza chiusa a chiave invece di essere portati dietro,
  . la rottura degli oggetti fragili come oggetti in porcellana, vetro, avorio, ceramica, marmo,
  . i danni indiretti come deprezzamento e privazione di godimento,
  . gli oggetti indicati qui di seguito : qualunque protesi, apparecchiatura di qualsiasi natura, biciclette, rimorchi, carte valori e titoli di credito, quadri, occhiali, lenti a contatto, chiavi di qualunque tipo, documenti registrati su nastri o film nonché il materiale professionale, i portatili informatici, i telefoni cellulari, gli articoli sportivi, gli strumenti musicali, i prodotti alimentari, gli accendini, le penne stilografiche, le sigarette, gli alcolici, gli oggetti d'arte, i prodotti di bellezza e le pellicole foto.

PER QUALE IMPORTO INTERVIENE LA SOCIETÀ ?

L’importo indicato nella tabella degli importi di garanzia costituisce il massimale di rimborso per tutti i sinistri sopraggiunti durante il periodo di garanzia.

Una franchigia per dossier è indicata nella tabella degli importi di garanzia.

COME VIENE CALCOLATO IL RISARCIMENTO DELL’ASSICURATO ?

L’Assicurato sarà risarcito su presentazione di un giustificativo e sulla base del valore di sostituzione da oggetti equivalenti e di medesima natura, vetustà dedotta. In nessun caso, sarà fatta applicazione della regola proporzionale di capitali di cui all'articolo L.121-5 del codice delle assicurazioni.

Il risarcimento della Società sarà effettuato deduzione fatta dell’eventuale rimborso ottenuto presso la compagnia di trasporto e della franchigia.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO ?

La denuncia di sinistro deve essere inviata alla Società entro i 5 giorni lavorativi salvo caso fortuito o di forza maggiore; se questo termine non viene rispettato e che, per via di conseguenza, la Società subisce un pregiudizio, l’Assicurato perderà qualsiasi diritto ad un risarcimento.

La denuncia di sinistro deve essere accompagnata dai seguenti documenti :

. La ricevuta della denuncia sporta in caso di furto o di denuncia di furto presso un’autorità competente (polizia, gendarmeria, compagnia di trasporto, commissario di bordo,...) quando si tratta di un furto sopraggiunto durante il soggiorno o dello smarrimento da parte di un’impresa di trasporto;

. I certificati di riserva presso il trasportatore (marittimo, aereo, ferroviario, stradale) quando i bagagli od oggetti sono stati smarriti, danneggiati o rubati durante il periodo in cui si trovavano sotto la custodia giuridica del trasportatore.

In caso di non presentazione di questi documenti, l’Assicurato incorre nella decadenza dei suoi diritti ad un risarcimento.

Le somme assicurate non potranno essere considerate come prova del valore dei beni per i quali l’Assicurato chiede il risarcimento, né come prova dell'esistenza di questi beni.

L’Assicurato è tenuto a giustificare, con tutti i mezzi in suo potere e con tutti i documenti in suo possesso, l'esistenza ed il valore di questi beni al momento del sinistro, nonché l'importanza dei danni.

Qualora, consapevolmente, come giustificazione, l’Assicurato utilizzasse documenti inesatti o utilizzasse mezzi fraudolenti o facesse denuncie inesatte o reticenti, sarà decaduto da ogni diritto ad un risarcimento, questo senza pregiudizio delle azioni giudiziarie che la Società sarà allora legittimata a promuovere contro di lui.

 

 

CHE COSA SUCCEDE SE L’ASSICURATO RECUPERA TUTTO O PARTE DEI BAGAGLI, OGGETTI OD EFFETTI PERSONALI ?

Dovrà avvisare immediatamente la Società tramite lettera raccomandata, non appena sarà stato informato :

- Qualora la Società non lo avesse ancora risarcito, l’Assicurato dovrà ritirare i suoi bagagli, oggetti od effetti personali; di conseguenza, questa sarà tenuta solo al risarcimento dei deterioramenti od eventuali mancanze ;
- qualora la Società lo abbia già risarcito, l’Assicurato potrà optare entro un termine di 15 giorni :
   . sia per l’abbandono dei detti bagagli, oggetti od effetti personali in favore della Società,
   . sia per il ritiro dei detti bagagli, oggetti od effetti personali mediante la restituzione dell'indennità che ha ricevuto deduzione fatta, se necessario, della parte di questo risarcimento corrispondente ai deterioramenti o mancanze.

Qualora l’Assicurato non facesse la sua scelta entro un termine di 15 giorni, la Società considererà che ha optato per l’abbandono.

ASSISTENZA RIMPATRIO

Qualora l’Assicurato si trovasse in una delle situazioni menzionate qui di seguito, la Società metterà in opera, conformemente alle disposizioni generali e particolari del suo contratto, i servizi descritti, su semplice chiamata telefonica (telefonata a carico del destinatario accettata dall'estero) o tramite l’invio di un telex, di un fax o di un telegramma.

In ogni caso, la decisione di assistenza e la scelta dei mezzi appropriati spettano esclusivamente al medico della Società GAN Eurocourtage, dopo aver preso contatto con il medico curante in loco e, eventualmente, con la famiglia del beneficiario. Solo l'interesse medico del beneficiario ed il rispetto dei regolamenti sanitari in vigore sono presi in considerazione per determinare la decisione del trasporto, la scelta del mezzo utilizzato per questo trasporto e l'eventuale luogo di ricovero ospedaliero.

In nessun caso, la Società GAN Eurocourtage si sostituirà agli organismi locali di soccorso di emergenza.

CHE COSA GARANTISCE LA SOCIETÀ?

RIMPATRIO O TRASPORTO SANITARIO

Qualora l’Assicurato fosse malato o ferito e che il suo stato di salute richiedesse un trasferimento, la Società organizza e prende a carico il suo rimpatrio fino al suo domicilio in Europa o nel centro ospedaliero più vicino al suo domicilio e adatto al suo stato di salute.

Secondo la gravità del caso, il rimpatrio od il trasporto sarà effettuato sotto sorveglianza medica, se necessario, con uno dei seguenti mezzi più appropriato :
   - speciale aereo sanitario
   - aereo di linea regolare, treno, vagone letto, nave, ambulanza.

 

ACCOMPAGNAMENTO DURANTE IL RIMPATRIO OD IL TRASPORTO SANITARIO

Qualora l’Assicurato fosse trasportato nelle condizioni prima indicate, la Società organizza e prende a carico le spese supplementari di trasporto dei membri della sua famiglia assicurati o di una persona accompagnatrice, assicurata a titolo del presente contratto, se i documenti di trasporto previsti per il loro ritorno in Europa non possono essere utilizzati per via del suo rimpatrio.

PRESENZA IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO

Qualora l’Assicurato fosse ricoverato e che il suo stato di salute non gli consentisse di essere rimpatriato entro 7 giorni, la Società organizza e prende a carico le spese di trasporto di un membro della sua famiglia o di una persona designata, e rimasto/a in Europa, per recarsi al suo capezzale.

La Società prende anche a carico le spese di albergo di questa persona fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella degli importi di garanzia.

PROLUNGAMENTO DI SOGGIORNO NELL’ALBERGO

Qualora lo stato di salute dell’Assicurato non necessitasse di un ricovero ospedaliero o di un trasporto sanitario e che quest’ultimo non possa effettuare il suo ritorno alla data inizialmente prevista, la Società prende a carico le spese supplementari di soggiorno in albergo nonché quelle dei membri della sua famiglia assicurati o di una persona accompagnatrice assicurata a titolo del presente contratto, fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella degli importi di garanzia.

Non appena lo stato di salute dell’Assicurato lo consentirà, la Società organizzerà e prenderà a carico le spese supplementari di trasporto ed eventualmente quelle dei membri della sua famiglia assicurati o di una persona assicurata che gli è rimasta vicino, se i documenti di trasporto previsti per il suo ritorno in Europa ed i loro non possono essere utilizzati per via di questo evento.

SPESE DI ALBERGO.

La Società rimborsa ad una persona accompagnatrice le spese di albergo nel limite della somma indicata nella tabella degli importi di garanzia, nei seguenti casi :

-   L’Assicurato è ricoverato in una città diversa da quella prevista nel certificato di iscrizione.

-   L’Assicurato decede ed uno dei suoi accompagnatori desidera rimanere vicino alla salma per il tempo necessario all’adempimento delle pratiche amministrative.

RIMBORSO COMPLEMENTARE DELLE SPESE MEDICHE, CHIRURGICHE, FARMACEUTICHE E DI RICOVERO OSPEDALIERO ALL'ESTERO.

La Società rimborsa, dopo intervento della Previdenza Sociale o di qualunque altro organismo di previdenza, le spese rimaste a carico dell’Assicurato fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella degli importi di garanzia.

In caso di mancata presa in carico da parte della Previdenza Sociale, la Società rimborserà senza franchigia l’Assicurato fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella degli importi di garanzia.

La Società prende anche a carico, nelle medesime condizioni, le piccole cure dentistiche fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella degli importi di garanzia. Una franchigia indicata nella tabella degli importi di garanzia è dedotta per evento e per Assicurato (salvo cure dentistiche).

 

TRASPORTO DELLA SALMA IN CASO DI DECESSO

La Società organizza e prende a carico il trasporto della salma dal luogo della composizione della salma nella bara, in Francia metropolitana od all'estero, fino al luogo di inumazione in Europa.

La Società prende anche a carico le spese annesse necessarie al trasporto, di cui il costo della bara che consentirà il trasporto, fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella degli importi di garanzia. Le spese della cerimonia, degli accessori, dell’inumazione o della cremazione in Europa sono a carico delle famiglie.

La Società organizza e prende a carico le spese supplementari di trasporto dei membri della famiglia assicurati o di una persona accompagnatrice assicurata a titolo del presente contratto se i documenti di trasporto previsti per il loro ritorno in Europa non possono essere utilizzati per via di questo rimpatrio.

 

RITORNO ANTICIPATO

Qualora l’Assicurato dovesse interrompere anticipatamente il suo viaggio nei casi elencati qui di seguito, la Società prende a carico le spese supplementari di trasporto e quelle dei membri della famiglia assicurati o di una persona accompagnatrice assicurata a titolo del presente contratto, se i documenti di trasporto previsti per il loro ritorno in Europa non possono essere utilizzati per via di questo evento.

La Società interviene in caso di:

-   malattia grave, incidente grave che richiede un ricovero ospedaliero o decesso di un membro della

famiglia dell’Assicurato, del suo sostituto professionale, della persona incaricata della custodia dei suoi figli minorenni o dell’assistenza ad una persona portatrice di handicap che risiede a casa dell’Assicurato, del tutore legale, di una persona che risiede abitualmente a casa dell’Assicurato.

-   danni materiali gravi, per i quali è tassativamente richiesta la presenza dell’Assicurato, sopraggiunti nel suo domicilio o nei suoi locali professionali a seguito di un furto, un incendio o di un danno dovuto alle acque .

PAGAMENTO DELLE SPESE DI RICERCA O DI SOCCORSO

La Società prende a carico fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella degli importi di garanzia, le spese di ricerca in mare od in montagna a seguito di un evento che mette in pericolo la vita dell’Assicurato.

Solo le spese fatturate da una società debitamente autorizzata per queste attività potranno essere rimborsate.

L’ASSICURATO NECESSITA DI UN’ASSISTENZA GIURIDICA ALL'ESTERO

a) Pagamento di onorari

La Società prende a carico fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella degli importi di garanzia, gli onorari dei rappresentanti giudiziari ai quali l’Assicurato si è rivolto, se è perseguito per infrazione involontaria alla legislazione del paese straniero nel quale si trova.

b) Anticipo della cauzione penale

Qualora, in caso di infrazioni involontarie alla legislazione del paese nel quale si trova l’Assicurato, quest’ultimo fosse costretto dalle autorità a pagare una cauzione penale, la Società ne farà l'anticipo fino alla concorrenza dell’importo indicato nella tabella degli importi di garanzia.

Il rimborso di questo anticipo dovrà essere effettuato entro un termine di un mese successivo alla presentazione della domanda di rimborso che la Società invierà all’Assicurato.

Qualora la cauzione penale sia stata rimborsata prima di questo termine dalle autorità del paese, dovrà essere restituita immediatamente alla Società.

 

SPEDIZIONE DI MEDICINALE

TRASMISSIONE DI MESSGGI URGENTI

QUALI SONO LE ESCLUSIONI SPECIFICHE ALLE ASSISTENZE ALLE PERSONE ?
In nessun caso, la Società potrà sostituirsi agli organismi locali di soccorso di emergenza.

Oltre alle esclusioni indicate nel capitolo "QUALI SONO LE ESCLUSIONI GENERALI ALL’INSIEME DELLE GARANZIE DELL’ASSICURATO", la Società non garantisce :
-   le convalescenze e le affezioni (malattia, incidente) in corso di trattamento non ancora risolte alla

data di inizio del viaggio,
-   le malattie preesistenti diagnosticate e/o curate che sono state oggetto di un ricovero ospedaliero

nei sei mesi precedenti la demanda di assistenza,
-   i viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi ad una diagnosi e/o ad un trattamento,
-   gli stati di gravidanza salvo complicazione imprevedibile, ed in ogni caso a partire dalla 32a

settimana di gravidanza,
-  gli stati derivanti dall'assunzione di alcool, dall'uso di droghe, sostanze stupefacenti e prodotti

affini non prescritti medicalmente, -le conseguenze dei tentativi di suicidio.
-   Per la garanzia delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche o di ricovero ospedalieroall’estero :

. le spese conseguenti ad un incidente od una malattia accertata medicalmente prima della decorrenza della garanzia, salvo accertata insorgenza imprevedibile di complicazioni,

. le spese occasionate dal trattamento di uno stato patologico, fisiologico o psichico accertato medicalmente prima della decorrenza della garanzia, salvo accertata insorgenza imprevedibile di complicazioni,

. le spese di protesi interne, ottiche, dentarie, acustiche, funzionali, estetiche od altre, le spese sostenute in Italia, che siano o no conseguenti ad un incidente od una malattia sopraggiunti in Italia od all'estero,

. le spese di cura termale e di soggiorno in casa di cura, le spese di rieducazione, . le spese sostenute senza il previo consenso della Società, . le conseguenze di una mancata osservazione volontaria alla regolamentazione dei paesi visitati,

o della pratica di attività proibite dalle autorità locali.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO ?
Per qualunque domanda di assistenza, l’Assicurato deve contattare la Società, 24 ore su 24 :

Tramite telefono
Dalla Francia : 01.48.82.62.76
Dall’estero : 33.1.48.82.62.76
Preceduto dal prefisso locale di accesso alla rete internazionale

Tramite Fax dalla Francia : 01.45.16.63.92 o 01.45.16.63.94
Tramite Fax dall’estero : 33.1.45.16.63.92 o 33.1.45.16.63.94 Preceduto dal prefisso locale di accesso alla rete internazionale

e-mail : assistance@mutuaide.fr

ed ottenere il suo previo accordo prima di sostenere qualunque spesa, ivi compreso le spese mediche.

Per qualunque domanda di risarcimento, l’Assicurato deve:

inviare alla Società la denuncia di sinistre debitamente compilata accompagnata dai documenti giustificativi relativi alla domanda di risarcimento.
Quando è stato organizzato il suo trasporto od il suo rimpatrio, l’Assicurato deve restituire
i documenti di trasporto iniziali che diventano proprietà della Società GAN Eurocourtage.

SPESE DI INTERRUZIONE DI SOGGIORNO

CHE COSA GARANTISCE LA SOCIETÀ?

A seguito del rimpatrio medico dell’Assicurato organizzato dalla GAN Eurocourtage o da qualunque altra compagnia di assistenza, la Società rimborserà all’Assicurato nonché ai membri della sua famiglia assicurati

o ad una persona accompagnatrice assicurata a titolo del presente contratto, le spese di soggiorni già sostenute e non utilizzate (trasporto non incluso) al pro rata temporis a decorrere dal pernottamento successivo all'evento che ha causato il rimpatrio medico.

Allo stesso modo, qualora un membro della famiglia che non partecipa al viaggio fosse colpito da una malattia grave, da un incidente corporeo grave o da un decesso, e che, di conseguenza, l’Assicurato dovesse interrompere il suo soggiorno e che la Società procedesse al suo rimpatrio, la Società gli rimborsa nonché ai membri della sua famiglia assicurati o ad una persona accompagnatrice, al pro rata temporis le spese di soggiorno già sostenute e non utilizzate (trasporto non incluso) a decorrere dal pernottamento successivo alla data del ritorno anticipato.

La Società interviene anche in caso di furto, di danni gravi dovuti ad un incendio, esplosione, danni causati dalle acque, o dalle forze della natura ai locali professionali o privati dell’Assicurato e che implicano tassativamente la sua presenza per prendere le necessarie misure conservative; rimborsa anche ai membri della sua famiglia assicurati o ad una persona accompagnatrice, al pro rata temporis le spese di soggiorno già sostenute e non utilizzate (trasporto non incluso) a decorrere dalla pernottamento successivo alla data del ritorno anticipato.

CIÒ CHE ESCLUDE LA SOCIETÀ

Oltre alle esclusioni previste nelle condizioni generali, non sono garantite le interruzioni conseguenti

a:

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO ?

L’Assicurato deve :

Inviare a PRESENCE ASSISTANCE TOURISME ogni documento necessario alla costituzione del

dossier e dimostrare così la fondatezza e l’importo del reclamo. In ogni caso, gli originali delle fatture dettagliate dall’operatore turistico che fanno apparire le prestazioni di assistenza a terra e le prestazioni di trasporto gli saranno sistematicamente richieste. In mancanza della comunicazione al medico consulente della Società delle informazioni mediche necessarie all’istruzione, il dossier non potrà essere liquidato.

 

 

RESPONSABILITÀ CIVILE

CHE COSA GARANTISCE LA SOCIETÀ?

La Società garantisce le conseguenze pecuniarie della responsabilità civile che l’Assicurato potrà incorrere a titolo, da una parte, dei danni corporali e/o materiali e, da un’altra parte, dei danni immateriali che sono loro conseguenti, causati accidentalmente a qualunque persona diversa dall’Assicurato o da un membro della sua famiglia, per colpa sua o per quella di persone, cose od animali di cui ha la custodia, questo fino alla concorrenza dell’importo e con deduzione di una franchigia indicata nella tabella degli importi di garanzia.

CIÒ CHE ESCLUDE LA SOCIETÀ
Oltre alle esclusioni indicate nel capitolo "QUALI SONO LE ESCLUSIONI GENERALI ALL’INSIEME DELLE GARANZIE DELL’ASSICURATO", la garanzia non si applica :
- ai danni che l’Assicurato avrà causato o provocato intenzionalmente,
- ai danni derivanti dall’uso di veicoli terrestri a motore, da barche a vela ed a motore, e da
apparecchi della navigazione aerea,
- ai danni derivanti da qualunque attività professionale,
- alle conseguenze di ogni sinistro materiale e/o corporale che lo colpiscono personalmente
nonché i membri della sua famiglia o di qualunque altra persona avente la qualità di Assicuro a titolo del presente contratto,
- ai danni immateriali salvo quando sono la diretta conseguenza di danni accidentali, materiali e/o corporali coperti dalla garanzia.
- ai danni derivanti dalla pratica di sport aerei o della caccia.

 

QUALI SONO I LIMITI DELLA GARANZIA DELLA SOCIETÀ?

TRANSAZIONE -RICONOSCIMENTO DI RESPONSABILITÀ

L’Assicurato non deve accettare alcun riconoscimento di responsabilità, né alcuna transazione senza il previo consenso scritto della Società.

Tuttavia, il semplice riconoscimento della materialità di alcuni fatti non viene considerata come un riconoscimento di responsabilità, come pure il solo fatto di aver procurato ad una vittima un soccorso urgente quando si tratta di un atto di assistenza che ogni persona ha il dovere morale di compiere.

L’Assicurato deve informare la Società entro i 5 giorni lavorativi, salvo caso fortuito o di forza maggiore di qualunque evento suscettibile di impegnare la sua responsabilità civile; nel caso in cui non sia rispettato il detto termine e che, di conseguenza, la Società subisce un pregiudizio, incorrerà nella decadenza della garanzia.

PROCEDURA

In caso di azione giudiziaria promossa contro l’Assicurato, la Società garantisce la sua difesa e dirige il processo per i fatti e danni rientranti nell’ambito delle garanzie del presente contratto.

Tuttavia, l’Assicurato potrà associarsi all’azione della Società dal momento che sarà in grado di giustificare un interesse proprio non preso a carica a titolo del presente contratto.

Il semplice fatto di provvedere a titolo conservativo alla difesa dell’Assicurato non può in alcun caso essere interpretato in sé come un riconoscimento di garanzia e non implica minimamente che la Società accetti di prendere a carico le conseguenze dannose di eventi che non siano stati espressamente garantiti dal presente contratto.

Anche se l’Assicurato non adempie ai suoi obblighi dopo un sinistro, la Società è tenuta di risarcire le persone verso le quali è responsabile. In questo caso, conserverà tuttavia il diritto di esercitare contro di lui un’azione di rimborso di tutte le somme che avrà sostenuto od anticipato per conto suo.

RICORSO

Per quanto concerne le vie di ricorso :

SPESE DI PROCESSO

La Società prende a carico le spese di processo, di quietanza ed altre spese di pagamento. Tuttavia, nel caso in cui l’Assicurato sia condannato per un importo superiore a quello della garanzia, ogni parte sosterrà queste spese nella proporzione della propria quota rispettiva nella condanna.

 

 

 

CONTRATTO N°78 373 773/8
MULTIRISCHI « TOTALE SALVO »

INVIARE LA DENUNCIA DI SINISTRO A :

Groupama Travel Insurance
BP2101 – 75771 PARIS CEDEX 16 -FRANCIA

Cognome :                                                                                          Nome :

Indirizzo :

CAP :                                                           Comune :

 

Tel :

Date del viaggio :

Prezzo totale del soggiorno :                                             €
Dichiara* :

Spese di annullamento a seguito di :

Raggiungimento del luogo di partenza

Bagagli a seguito di:

Spese Mediche a seguito di :

Assistenza Giuridica

Anticipo di cauzione penale

Spese di Interruzione di soggiorno

Responsabilità Civile a seguito di :

* Contrassegnare la o le caselle corrispondenti alla natura del rischio

A:                                                                    lì

Firma :

DENUNCIA DI SINISTRO PUNTUALITÀ

Loss claim for in case of flight delay

CONTRATTO N°78 373 773/8

Parte da far completare allo sportello della compagnia aera o dalle autorità dell’aeroporto

Part to be filled in by the airline’s desk or by the airport authorities

VOLO ANDATA / outward flight

Aeroporto / Airport :

Compagnia aerea / Airline :

Giorno di arrivo del volo (GG/MM/AAAA) / Arrival day of flignt (DD/MM/YYYY)

Inizialmente previsto / intialy expected : ____/____/________

Reale / acutel day : ____/____/________

Ora di arrivo del volo (HH/MM) / arrival time of flignt (HH/MM) :

Inizialmente previsto / intialy expected : ____h____

Reale / acutel time : ____h____

Timbro / Stamp :

Parte da completare dall’Assicurato

Cognome e nome/i dell’Assicurato :

Indirizzo dell’Assicurato :

CAP :

Comune :

Tel :

L’Assicurato dichiara che le informazioni di cui sopra sono esatte e sincere e di sapere che il risarcimento del ritardo di aereo avverrà in applicazione delle disposizioni contrattuali indicate nella nota informativa allegata di cui ha preso visione

Fatto il

Firma

Documento da restituire entro e non oltre 15 giorni dopo la data di ritorno :

Groupama Travel Insurance – BP 2101 – 75771 PARIS CEDEX 16 -FRANCIA

 

 

DENUNCIA DI SINISTRO PUNTUALITÀ

Loss claim for in case of flight delay

CONTRATTO N°78 373 773/8

Parte da far completare allo sportello della compagnia aera o dalle autorità dell’aeroporto

Part to be filled in by the airline’s desk or by the airport authorities

 

VOLO RITORNO / Return flight

Aeroporto / Airport :

Compagnia aerea / Airline :

Giorno di arrivo del volo (GG/MM/AAAA) / Arrival day of flignt (DD/MM/YYYY)

Inizialmente previsto / intialy expected : ____/____/________

Reale / acutel day : ____/____/________

Ora di arrivo del volo (HH/MM) / arrival time of flignt (HH/MM) :

Inizialmente previsto / intialy expected : ____h____

Reale / acutel time : ____h____

Timbro / Stamp :

Parte da completare dall’Assicurato

 

Cognome e nome/i dell’Assicurato :

Indirizzo dell’Assicurato :

CAP :

Comune :

Tel :

L’Assicurato dichiara che le informazioni di cui sopra sono esatte e sincere e di sapere che il risarcimento del ritardo di aereo avverrà in applicazione delle disposizioni contrattuali indicate nella nota informativa allegata di cui ha preso visione

Fatto il

Firma

Documento da restituire entro e non oltre 15 giorni dopo la data di ritorno :

Groupama Travel Insurance – BP 2101 – 75771 PARIS CEDEX 16-FRANCIA